CCNL Ferrovie dello Stato: erogazione del Premio di Risultato nel mese di giugno

Corrisposto il Premio di Risultato al personale appartenente al Gruppo Fs

Il Verbale di Accordo siglato in data 14 luglio 2022, tra Gruppo Fs Italiane costituito da Fs Italiane SpA, Rfi SpA, Trenitalia SpA, Ferservizi SpA, Italferr SpA, Italcertifer SpA, Fs Sistemi Urbani Srl, Mercitalia Logistics SpA, Mercitalia Rail Srl, FS Technology SpA, Trenitalia-Tper Scarl, Crew SpA, Fs, International SpA, Terminali Italia S.r.l. e Fondazione Fs Italiane e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Slm-Fast Confsal e Orsa Ferrovie, prevede uno specifico Premio di Risultato la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione per gli anni 2022 e 2023.
L’erogazione di tale emolumento, per ciascuno degli anni citati, è condizionata al raggiungimento dell’obiettivo di ability to pay individuato nel 90% del valore budget dell’Ebitda di Gruppo, così come risulterà nel Bilancio Consolidato di Gruppo per anno di riferimento. In caso di mancato raggiungimento del suddetto obiettivo, la corresponsione del Premio verrà azzerata.
L’Accordo in questione ha stabilito anche, che l’importo complessivo lordo del Premio di Risultato per l’anno in corso, è fissato nella misura dei valori di seguito indicati per ciascun livello professionale, al fine di tener conto del diverso apporto professionale con cui i lavoratori interessati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati del Gruppo e di ciascuna Società.

Livelli Importi lordi 2022 Importi lordi 2023
Q1 1.200,00 1.300,00
Q2 1.050,00 1.150,00
A 1.000,00 1.100,00
B 950,00 1.050,00
C 900,00 1.000,00
D 840,00 940,00
E 780,00 870,00
F 700,00 780,00

L’ammontare dell’emolumento, potrà poi esser destinato in tutto o in parte per scelta del lavoratore, alle forme di sistema welfare sottoelencate, dalla seconda metà del mese di maggio attraverso la piattaforma Welfare di Gruppo:
Servizi di welfare presente in piattaforma aziendale con scopo di educazione, ricreazione, istruzione ed assistenza sanitaria e sociale;
Fondo Pensione Complementare Eurofer;
Acquisto di pacchetti aggiuntivi dell’assistenza sanitaria integrativa.
Questo verrà altresì incrementato di un contributo a carico dell’Azienda in misura del 10%.
Il suddetto spetta poi ai lavoratori occupati nell’anno di riferimento del Premio nelle Società del Gruppo Fs Italiane, tenendo conto dell’incidenza delle assenze (ad eccezione delle ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, permessi legge n. 104/1992, quarantena, isolamento fiduciario, malattia Covid, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS retribuiti) consuntivate nell’anno del Premio, e non concorrenti al computo dello stesso.
In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’importo spettante a ciascun dipendente verrà riconosciuto pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati, con arrotondamento a mese intero della frazione superiore a 15 giorni, mentre per coloro assunti a tempo parziale verrà riproporzionato in relazione alla prestazione resa. Ed ancora, tale emolumento non compete al personale responsabile di microstruttura organizzativa che, nell’anno di riferimento, sia stato interessato dai sistemi di incentivazione individuale, ed altresì, al personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 2022, che abbia sottoscritto un verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Gli importi del Premio non rifletteranno poi su alcun istituto contrattuale e di legge, e la loro corresponsione per gli anni 2022 e 2023, avverrà rispettivamente con le competenze del mese di giugno 2023 e 2024.
Da ultimo, si comunica anche, che l’importo del PdR verrà incrementato del 10% per ciascun dipendente in caso di zero eventi di malattia, e che, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto per tale ammontare una riduzione dal 10% al 5% della tassazione Irpef per l’anno corrente.

Lavoro in somministrazione e stagionalità: criteri e possibilità

L’Ispettorato fornisce chiarimenti sulla eventualità che un’Apl possa fornire personale a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali (INL, nota 26 aprile 2023, n. 716).

L’INL è intervenuto in materia di somministrazione di lavoratori a tempo determinato per attività di tipo stagionale da parte di un’Agenzia per il lavoro. L’indicazione dell’Ispettorato, sollecitata dall’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, rammenta innanzitutto la specifica previsione di cui all’articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del cosiddetto “stop and go“, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza. 

L’INL, quindi, segnala che per quanto concerne eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali – e più in particolare per quanto concerne le cosiddette deroghe numeriche – le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale trova applicazione l’articolo 31, comma 2, del citato D.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti”. 

Peraltro, ai sensi dell’articolo 51 del  D.Lgs. n. 81/2015, anche a tali fini rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. 

Di conseguenza, è proprio il CCNL applicato dall’utilizzato a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione. Ciò appare peraltro confermato dall’articolo 52 del CCNL indicato dall’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, secondo il quale: “Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/63 e s.m.i.”. 

 

 

 

San.Arti: è possibile l’iscrizione ai volontari

Gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 possono rinnovare fino al 15 giugno 2023

Il Fondo San.Arti, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato, ha previsto la possibilità per i volontari di iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito.
Sono considerati volontari: 
– i titolari, soci e collaboratori;
– i coniugi degli iscritti;
– il convivente more uxorio risultante nello stato di famiglia;
– i figli.
Le prestazioni decorrono superati tre mesi di carenza iniziale e con il perfezionamento dell’iscrizione entro il 10° giorno del mese il primo di carenza è quello successivo, con il perfezionamento dell’iscrizione oltre il 10° giorno, il primo mese di carenza è quello dopo il successivo.
Gli importi da versare sono:
25,00 euro mensili per i titolari, Soci e Collaboratori;
10,00 euro mensili per i familiari fino a 18 anni;
15,00 euro mensili per i familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni.
Si specifica, inoltre, che gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 potranno rinnovare fino al 15 giugno 2023.

 

CCNL Grafica ed Editoria – Industria: Slc-Cgil e Ansmm verso l’inclusione del lavoro digitale

Le OO.SS. chiedono il riconoscimento dei diritti sindacali per le nuove figure professionali

Lo scorso 18 aprile è stato dato il via alla trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale grafico-editoriale, applicabile ai lavoratori e alle aziende editoriali, grafiche e della comunicazione, scaduto lo scorso dicembre.
Come già evidenziato nella piattaforma sindacale e nell’apertura ufficiale del confronto presso il Cnel, la Segretaria di Slc-Cgil ha affermato che è necessario dare riconoscimento al vastissimo mondo delle nuove figure professionali della filiera, le cui competenze sono oggi irrinunciabili per le attività di comunicazione digitale. Il riferimento principale è al mondo dei social media manager, copywriter, graphic designer, caratterizzato dalla mancanza dei più basilari diritti sindacali.
Per tali figure è stato più volte constatato, afferma la Segretaria, l’assenza di una retribuzione dignitosa, di un orario di lavoro (la cui natura flessibile dovuta, ad esempio, alla copertura di eventi live e al servizio di customer care svolto in tempo reale, dev’essere riconosciuta sui piani retributivo, normativo e contrattuale), di ferie e malattia, di misure previdenziali e di welfare. Una condizione inaccettabile, nota la Segretaria, soprattutto alla luce del ruolo di responsabilità loro affidata, ossia la gestione del delicato rapporto tra aziende, organizzazioni, pubblica amministrazione e i rispettivi utenti.
Per tale motivo, Slc-Cgil e l’Associazione Nazionale dei Social Media Manager (ANSMM), hanno avviato un percorso di confronto e dialogo per analizzare le specificità del lavoro che rappresentano ed individuare i possibili percorsi di inclusività contrattuale. L’obiettivo è rendere il CCNL il contratto di riferimento per tutte le lavoratrici e i lavoratori digitali della filiera, esigenza condivisa poi anche dalle associazioni datoriali stipulanti il contratto.
Le OO.SS. hanno affermato in conclusione che è necessario governare i cambiamenti indotti dalla digitalizzazione, contrattando un’organizzazione del lavoro innovativa e sperimentale.

ISCRO 2023: le domande fino al 31 ottobre 2023

L’INPS comunica i termini di presentazione della domanda telematica di indennità ISCRO per l’anno 2023 (INPS, messaggio 5 maggio 2023, n. 1636).

Beneficiari dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (cosiddetta ISCRO) sono i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

 

Il beneficio, come noto, è stato introdotto dalla Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) in via sperimentale per il triennio 2021-2023.

 

Già con la circolare n. 94/2021 l’INPS ha fornito le relative istruzioni amministrative e, con il messaggio in oggetto, interviene per indicare i termini iniziale e finale di presentazione della domanda relativamente all’anno 2023.

 

Pertanto, a partire dalla data dell’8 maggio è nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande ISCRO nel portale istituzionale dell’INPS e lo stesso rimarrà disponibile fino alla data del 31 ottobre 2023, termine ultimo per la presentazione della domanda di ISCRO per l’anno 2023.

 

La domanda deve essere trasmessa dai potenziali beneficiari dell’indennità esclusivamente in modalità telematica, accedendo al portale istituzionale con SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS.

In particolare, dalla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, una volta autenticati, sarà necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”. In alternativa al portale web, la prestazione ISCRO per l’anno 2023 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato.

 

L’INPS ricorda che la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2023 potrà essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2021 o per l’anno 2022, nonché da coloro che, pur avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché l’istanza è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

 

Nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO riconosciuta per l’anno 2021 o per l’anno 2022, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento e, infatti, l’accesso al beneficio è consentito per una sola volta nel triennio 2021 – 2023 (articolo 1, comma 394, Legge n. 178/2020).

 

Ai fini della verifica dei requisiti reddituali richiesti per poter beneficiare dell’indennità in questione, in sede di presentazione della domanda per l’anno 2023 l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto, nel qual caso verranno presi in considerazione tali dati reddituali che saranno precaricati nel pannello di domanda.