Ex Fondo trasporti pubblici: le nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie

Fornite le indicazioni e i termini per la procedura da parte delle aziende (INPS, messaggio 8 maggio 2023, n. 1656).

L’INPS ha reso note le nuove modalità di comunicazione che le aziende dovranno seguire per indicare all’Istituto le competenze accessorie relative all’ex Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 414/1996, la retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo sopra citato fino al 31 dicembre 1995 è determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, in base alla normativa vigente presso il Fondo stesso.

In particolare, le competenze accessorie della retribuzione devono essere ricomprese nella retribuzione pensionabile qualora abbiano le caratteristiche di spettare con continuità, di essere determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione, di essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica e di trovare la loro disciplina in accordi nazionali o aziendali o regionali (articolo 5, comma 1, lettera d), Legge n. 889/1971).

Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 della menzionata legge n. 889/1971, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi 12 mesi di servizio, sino a un massimo del 40% di quelle complessivamente percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi 36 mesi di servizio.

Le nuove modalità di comunicazione

L’articolo 10, quarto comma, della Legge n. 889/1971 prevede che entro il 30 giugno dello stesso anno successivo a quello di corresponsione degli emolumenti le aziende debbano trasmettere con modalità telematiche all’INPS l’elenco degli elementi accessori corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell’Istituto medesimo.

A questo riguardo, a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 2/2012, l’Istituto segnala che le aziende interessate, dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero l’8 maggio 2023), devono inoltrare tali comunicazioni, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, ovviamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione dei relativi emolumenti.

L’INPS, poi, accerterà la rilevanza ai fini pensionistici dei suddetti compensi e trasmetterà le relative valutazioni, entro il termine di 6 mesi dalla ricezione dell’elenco all’Azienda interessata. Le valutazioni in questione saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda per la relativa comunicazione, nonché alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda interessata versa i contributi.

CIPL Edilizia Industria – Latina: definito l’EVR 2023

Dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023 la misura dell’EVR è pari al 4% dei minimi in vigore al 13 maggio 2022

L’8 marzo 2023 si sono incontrate Ance Latina e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil al fine di verificare gli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale della percentuale dell’EVR.
La verifica degli indicatori è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2021/2020 sul triennio 2021/2020/2019 e i quattro indicatori sono risultati positivi e pertanto per il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023 la misura dell’E.V.R., stabilita a livello provinciale nel territorio di Latina corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 13 maggio 2022.
Di seguito gli importi.

IMPIEGATI
Livello  Importi mensili
7°livello 75,79 euro
6°livello 68,21 euro
5°livello 56,84 euro
4°livello 53,05 euro
3°livello 49,26 euro
2°livello 44,34 euro
1°livello 37,89 euro 
OPERAI DI PRODUZIONE 
Livello Importi orari
4° livello 0,31 euro
3°livello 0,28 euro
2°livello 0,26 euro
1°livello 0,22 euro
OPERAI DISCONTINUI 
Livello Importi orari
Guardiani senza alloggio  0,20 euro
Guardiani con alloggio  0,18 euro 

CCNL Alimentari – Piccola Industria: con giugno nuovi minimi retributivi

Aumento medio dei minimi tabellari per il personale qualificato di settore

L’Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 12 luglio 2021, tra Unionalimentari (Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare), Fai-Cisl, Flai-Cigl e Uila-Uil, con decorrenza dal 1° luglio 2020 al 31 ottobre 2024, per il rinnovo delle parti normative ed economiche del CCNL scaduto il 3 giugno 2020, ed applicato alle Aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all’uomo o alla specie animale quali: l’industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell’alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali, prevede, dal 1° giugno 2023 per il personale qualificato, un aumento medio a regime dei minimi tabellari come di seguito riportati.

Livello Minimo
Quadro 2.582,10
1 2.482,10
2 2.158,33
3 1.780,65
4 1.564,82
5 1.402,93
6 1.294,99
7 1.187,09
8 1.079,18

CCNL Turismo – Catene Alberghiere: al via il negoziato per il settore dell’industria turistica

Bilateralità, welfare e aumenti salariali tra le richieste delle Parti Sociali

E’ ripreso il 2 maggio 2023 il confronto tra Federturismo Aica Confindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil per il rinnovo del contratto dell’Industria Turistica. Le OO.SS. hanno ribadito nell’incontro i contenuti della piattaforma già presentata nel 2017, in vista della scadenza del contratto avvenuta nel dicembre 2018. 
Le Parti Sociali, consapevoli dell’eccessivo allungamento dei tempi del confronto dovuto alla pandemia da Covid-19, hanno espresso la necessità di delineare un percorso di rinnovo con tempi certi e più rapidi al fine di giungere alla sottoscrizione di un nuovo accordo. 
La controparte datoriale ha sottolineato l’opportunità di delineare un percorso di rinnovo volto al rafforzamento del sistema delle relazioni industriali e al superamento di alcune criticità legate soprattutto al tema della bilateralità e del welfare contrattuale. Da parte delle OO.SS. la priorità è stata invece evidenziata sui temi salariali.
Durante il confronto Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno ribadito la necessità di ricevere risposte concrete rispetto alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, sia in termini salariali, che per quanto riguarda gli altri temi già ricompresi nella piattaforma unitaria, quali appalti e terziarizzazioni, formazione, riconoscimento della professionalità, diritti individuali e politiche di genere.
In conclusione Federturismo e Aica hanno evidenziato la volontà di proseguire il negoziato, condividendo l’impostazione di approfondire tali tematiche attraverso un confronto dapprima di natura tecnico, per approdare solo successivamente ad un confronto politico da realizzarsi in plenaria. 
Il negoziato proseguirà nel mese di giugno, con un approfondimento su relazioni industriali e contrattazione di secondo livello. 

L’equo compenso per i professionisti è legge

Pubblicate in gazzetta le nuove disposizioni in materia di giusta retribuzione delle prestazioni per figure iscritte o meno agli Ordini che entreranno in vigore dal 20 maggio 2023 (Legge 21 aprile 2023, n. 49).

 Le norme sull’equo compenso delle prestazione professionali sono divenute legge con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2023. La Legge n. 49/2023 si occupa in particolare della corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale degli avvocati, dei professionisti iscritti agli ordini e collegi e anche delle figure non iscritte a ordini.

Dal 20 maggio 2023, data di entrata in vigore della legge, le norme in questione si applicheranno ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative e delle società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e anche della pubblica amministrazione.

Annullamento delle clausole che prevedono un compenso non equo

La Legge n. 49/2023 prevede, di conseguenza, la nullità delle clausole contrattuali che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera: si tratta, in particolare, delle pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia.

Gli accordi vessatori, pertanto, possono essere impugnati dal professionista dinanzi al giudice competente che procederà alla rideterminazione secondo i parametri sopra citati, condannando eventualmente il cliente al pagamento della differenza e se del caso anche di un indennizzo che può arrivare fino al doppio della differenza in oggetto.

Disciplina del compenso equo

Gli accordi preparatori o definitivi, vincolanti per il professionista, vengono presunti unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.  La prescrizione del diritto al pagamento dell’onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l’impresa. 

Parere di conguità degli ordini

Il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista può costituire titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria. 

L’Azione di classe

Infine, una delle novità più rilevanti della normativa sull’equo compenso riguarda la possibilità di ricorrere all’azione di classe per tutelare i diritti individuali omogenei dei professionisti. Peraltro, l’azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.