CCNL Emittenti radiofoniche: diffusa la piattaforma rivendicativa

Le OO.SS. richiedono un intervento di semplificazione ed ammodernamento testuale del contratto di settore

Con un comunicato diffuso il 20 dicembre 2024, le Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, in vista del rinnovo del CCNL che interessa il personale dipendente di imprese Radiotelevisive, Multimediali e Multipiattaforma, hanno esposto le tematiche che devono essere necessariamente affrontate.
Con riferimento alle rappresentanze sindacali, le OO.SS.:
– rivendicano uno strumento specifico a livello nazionale/osservatorio, (Sezione Intelligenza Artificiale) attraverso una specifica sezione, che, in maniera fattiva, sviluppi momenti cadenzati di confronto e di monitoraggio, in una ottica di evoluzione formativa, professionale, e anche di miglioramento salariale;
– richiedono una contrattazione dei diritti sindacali da remoto in tutte le aziende, anche le più piccole, con bacheche elettroniche facilmente individuabili nei portali aziendali, volte a favorire l’accessibilità alle informative sindacali.
In tema di accesso alle informazioni, si chiede che la percentuale sulla diffusione dei contratti in somministrazione o comunque “atipici” venga data, nelle aziende “pluridiffuse”, sulle singole unità produttive e non solo sull’intero perimetro aziendale. 
Inoltre, le Organizzazioni sindacali richiedono:
– di generalizzare, sino alla obbligatorietà della costituzione, la formazione delle commissioni “ambiente e sicurezza” in ogni azienda;
– garantire la effettività e fattività della Commissione bilaterale permanente avendo la possibilità di agire attraverso confronti di merito, rivedendo e/o aggiornando il modello inquadramentale anche nel corso della vigenza contrattuale, viste le novità legate ai processi tecnologici/digitalizzazione/I.A;
– l’introduzione di permessi aggiuntivi, agevolazioni turnistiche;
– di favorire le riduzioni orarie e la conservazione del posto di lavoro oltre i limiti previsti per le donne e lavoratori LGBTQI vittime di violenza;
– di rafforzare la tutela della genitorialità.
Infine, relativamente alla parte economica: 
– viene richiesto il recupero del triennio precedente essendoci stati degli scostamenti notevoli dagli indici inflattivi previsti in fase di rinnovo (2022) e quelli reali che si sono realizzati;
– richiesto un aumento complessivo in linea con gli indici Istat per il triennio, non assorbile da precedenti erogazioni unilaterali;
– rendere esigibile l’istituto dell’Elemento di Garanzia Retributiva.

CIRL Pesca Veneto: siglato il rinnovo contrattuale

L’accordo prevede una compensazione di 45,00 euro per ogni giornata lavorativa prestata nei week-end

La Fai-Cisl Veneto ha reso noto, mediante nota stampa del 20 dicembre scorso, la sottoscrizione del contratto integrativo regionale del settore della Pesca che vede coinvolte le tre marinerie di Chioggia, Caorle e Pila. L’accordo giunge dopo un negoziato lungo e complesso durato quasi un anno. 
Il documento contiene al suo interno importi novità in materia di indennità. Infatti, dal 14-15 dicembre 2024 e fino al 4-5 gennaio 2025, una compensazione di 45,00 euro per ogni giornata di lavoro effettuata il sabato e la domenica. La stessa compensazione è estesa a tutte le festività. Inoltre, per quanto concerne il tema della salute e della sicurezza viene stabilito un impegno importante: quello di creare un percorso per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di marineria. 

Privacy: niente dati sulla salute nei certificati per l’assenza dal lavoro

I documenti non devono riportare informazioni che possano far risalire allo stato del lavoratore (Garante per la protezione dei dati personali, nota 23 dicembre 2024, n. 530).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un’Azienda sanitaria territoriale a seguito del reclamo di una paziente che aveva chiesto alla struttura sanitaria un certificato per assenza dal lavoro. Infatti, l’Autorità ha ribadito che le certificazioni che attestano la presenza in ospedale, per giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare a un concorso, non devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria, il timbro con la specializzazione del medico o informazioni che possano far risalire allo stato di salute.

Nel caso specifico il certificato rilasciato riportava l’indicazione del reparto che aveva erogato la prestazione sanitaria, violando gli obblighi in materia di sicurezza e il principio di minimizzazione dei dati personali.

I dati trattati, in effetti, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Inoltre, il Garante ha accertato la violazione del principio di privacy by design in quanto l’azienda, titolare del trattamento, ha omesso di mettere in atto, fin dalla progettazione, misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati.

L’Azienda sanitaria dovrà quindi pagare una sanzione di 17.000 euro perché, pur avendo, a seguito dell’intervento dell’Autorità, modificato i moduli e effettuato una specifica formazione del personale in materia di protezione dei dati personali, la violazione ha riguardato un numero di pazienti potenzialmente elevato per un lungo periodo. Nel definire la sanzione si è inoltre considerato che la stessa non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, commettendo un’ulteriore violazione del Codice.

CCNL Metalmeccanica Artigianato (Conflavoro-Confsal): siglato l’accordo integrativo

L’accordo prevede nuovi minimi retributivi a partire dal 1° gennaio 2025 e modifiche ad alcuni istituti contrattuali

Il 20 dicembre scorso la Conflavoro Pmi e Fesica, con l’assistenza della Confsal, hanno sottoscritto un accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanica Artigianato siglato il 10 gennaio 2024, ridefinendo alcuni istituti del contratto e concordando nuovi minimi retributivi per gli impiegati del settore. Le variazioni apportate decorrono dal 1° gennaio 2025. Nella fattispecie viene indicata una modifica al campo di applicazione inserendo, per il settore della metalmeccanica e installazione impianti, l’attività di progettazione industriale e di macchine; mentre all’art.9 relativo alla flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro-elasticità viene precisato che “le ore lavorare in eccedenza a quelle programmate e non recuperate entro il 31/12 di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 10% salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e l’azienda possa consentirlo“. Per quel che riguarda i permessi per ex festività, l’accordo indica che se i rapporti di lavoro sono iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore viene corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio prestato. Modificati anche gli istituti delle ferie e della tredicesima mensilità. Per i contratti di lavoro a tempo determinato, invece, le ferie, le mensilità aggiuntive e gli eventuali elementi retributivi vengono corrisposti e frazionati sulla base di regole specifiche di maturazione. Inoltre, a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del contratto, è previsto un’indennità di vacanza contrattuale pari all’1% del valore minimo tabellare. L’indennità viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive. 
Per quanto concerne l’aspetto retributivo, vengono stabiliti nuovi minimi retributivi con le seguenti decorrenze:
1° gennaio 2025;
1° luglio 2025;
1° marzo 2026;
1° novembre 2026
Di seguito le tabelle con gli importi aggiornati per il relativo settore di appartenenza.

Settore Metalmeccanica e Installazione impianti
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
1 2.020,00  2.051,00  2.082,00 2.108,00
2 1.879,00  1.908,00 1.938,00 1.961,00
3 1.775,00 1.802,00 1.830,00 1.852,00
4 1.706,00 1.733,00 1.759,00 1.781,00
5 1.608,00 1.633,00 1.658,00  1.678,00
6 1.549,00 1.573,00 1.597,00  1.617,00
7 1.477,00 1.500,00 1.523,00  1.542,00

Al 1° livello va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili. 

Settore Odontotecnica
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
1 1.904,00 1.935,00 1.966,00 1.977,00
2  1.804,00  1.833,00   1.863,00   1.873,00 
3  1.631,00  1.657,00   1.684,00   1.693,00 
4  1.535,00  1.560,00   1.585,00   1.594,00 
5  1.471,00  1.495,00   1.518,00   1.527,00 
6  1.415,00  1.438,00   1.461,00   1.469,00 

Al 1° livello va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.

Settore Orafi, argentieri e affini
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
1  2.021,00  2.052,00  2.083,00  2.109,00
2  1.883,00  1.912,00  1.941,00  1.965,00
3  1.714,00  1.741,00  1.767,00  1.788,00
4  1.612,00  1.637,00  1.662,00  1.682,00
5  1.550,00  1.574,00  1.598,00  1.618,00
6  1.470,00  1.493,00  1.515,00  1.534,00

Al 1° livello va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.

Settore Restauro artistico dei beni culturali
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
Quadro Super 2.680,00 2.718,00 2.756,00 2.822,00
Quadro 2.680,00 2.718,00 2.756,00 2.822,00
1 2.517,00 2.552,00 2.588,00 2.650,00
2 1.936,00 1.964,00 1.991,00 2.039,00
3 1.800,00 1.825,00 1.850,00 1.895,00
4 1.775,00 1.800,00 1.825,00 1.869,00
5 1.664,00 1.687,00 1.711,00 1.752,00
6 1.589,00 1.611,00 1.634,00 1.673,00

Al Quadro Super va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili. Inoltre, al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato al 4° livello viene riconosciuta un’indennità di ruolo strategico pari a 100,00 euro mensili. 

NASpI e riacquisto della capacità lavorativa: le indicazioni

Necessario allegare il certificato medico alle richieste di trattamento presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro (INPS, messaggio 27 dicembre 2024, n. 4468).

L’INPS comunica che, al fine di rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione per le richieste di NASpI presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, il certificato definitivo rilasciato dal predetto ente.

Tali certificati medici richiesti, privi di diagnosi, devono essere allegati a cura del richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda o anche successivamente con la presentazione del modello “NASpI-Com”.

Infine, le indicazioni fornite con il messaggio in commento  decorrono dal 1° marzo 2025.